Dal 17 agosto 2015 è entrato in vigore il regolamento UE n. 650/2012, volto a semplificare i procedimenti relativi a successioni connotate da elementi di transnazionalità, in considerazione della crescente mobilità dei cittadini dell’UE.

Si pensi, ad esempio, al caso del decesso di un cittadino francese che abbia residenza abituale in Italia e che sia titolare di un libretto di deposito di risparmio in una banca tedesca.

Nello specifico, il regolamento mira a fornire la certezza del diritto ai beneficiari di successioni internazionali (in cui il de cuius sia deceduto alla data o dopo il 17 agosto 2015) e ad evitare decisioni contrastanti tra diversi Stati membri dell’UE. A tale scopo, le decisioni emesse e dichiarate esecutive in uno Stato membro dell’UE, sono riconosciute e possono essere rese esecutive in tutto il territorio dell’Unione senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

Il regolamento si applica a tutti i Paesi dell’UE (ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che – in linea con analoghi interventi legislativi in tema di cooperazione giudiziaria civile – continueranno ad applicare il proprio diritto nazionale anche alle successioni internazionali).

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione, vengono regolati tutti gli aspetti civili della successione a causa di morte. Al contrario, ai sensi dell’art. 1, il regolamento non concerne la materia doganale, fiscale e amministrativa, nonché, tra le altre, le questioni legate allo status delle persone fisiche, le questioni patrimoniali tra coniugi, le donazioni, le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte.

A tal proposito, è interessante rilevare come nemmeno un accordo di divisione dell’eredità concluso dal curatore di figli minori per conto degli stessi rientra nell’oggetto del regolamento UE n. 650/2012, costituendo un simile accordo, una misura relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale e perciò soggetta alla disciplina di cui al regolamento CE n. 2201/2003. Sul punto, si veda, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sez. III, C- 404/14.

Il regolamento, inoltre, stabilisce un criterio generale in base a cui sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali del Paese dell’UE in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte; così come la legge applicabile alla successione è quella dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Tuttavia, prima della morte, una persona può decidere che la legge applicabile sarà quella del proprio Paese di origine. In questo caso, se si tratta di un cittadino di un Paese dell’UE, le parti interessate alla successione possono convenire che abbiano competenza a decidere gli organi giurisdizionali di tale Stato (si veda la sentenza del Tribunale di Belluno del 29.12.2015).

Di conseguenza, nell’esempio sopra riportato, a meno che il de cuius cittadino francese ma residente abituale in Italia, di cui all’esempio, non abbia con testamento scelto come legge che regola la sua successione quella francese, si applicherà alla successione la legge italiana.

Infine, per effetto del regolamento UE n. 650/2012 è stato istituito il c.d. Certificato Successorio Europeo: esso consiste in un documento opzionale, rilasciato dall’autorità nazionale che si occupa della successione, che attesta la qualità di eredi, legatari, esecutori testamentari e amministratori dell’eredità. Il Certificato, dunque, può essere utilizzato quando tali soggetti hanno la necessità di far valere il loro stato o di esercitare i loro diritti in un altro Stato membro dell’UE diverso da quello la cui legge disciplina la vicenda successoria. Una volta emesso, il Certificato è efficace e produce gli stessi effetti in tutti i Paesi dell’UE senza che sia necessario alcun procedimento speciale.

Per l’Italia, l’art. 32 della L. 161/2014 ha individuato il notaio come autorità competente al rilascio del Certificato, su richiesta di una delle persone a ciò legittimate dal regolamento stesso.

Avverso le risultanze del certificato è ammesso reclamo davanti al Tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che ha rilasciato il suddetto Certificato.

Avv. Filippo Genovesi