Alfa S.r.l., con sede in Mantova, ha ottenuto dal Tribunale di Mantova un decreto ingiuntivo privo di provvisoria esecutività nei confronti di Caio, residente in Modena. A fronte del rischio di subire un grave pregiudizio al proprio credito, Alfa S.r.l. propone anche istanza di sequestro conservativo di immobili di proprietà di Caio, al Tribunale di Modena. Quest’ultimo, dopo aver in un primo tempo accolto l’istanza di sequestro inaudita altera parte, ha successivamente revocato il provvedimento di accoglimento, dichiarandosi incompetente, rilevando che il rimedio cautelare non poteva ritenersi ante causam, dal momento che la litispendenza è individuabile nel momento della notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento.
Alla luce di queste premesse, sorgono dubbi di compatibilità circa il possibile bisogno di una tutela cautelare anche all’interno del procedimento monitorio. La questione emerge in modo evidente con riferimento al procedimento per ingiunzione, nei casi in cui il creditore intenda ricorrere anche ad una tutela cautelare (ad esempio, nelle forme di un sequestro conservativo in quanto egli ben potrebbe nutrire il timore di perdere la garanzia del proprio credito, così come di un sequestro giudiziario di una cosa mobile determinata di cui il ricorrente vanti il diritto alla consegna).
In primo luogo, ai fini dell’individuazione del Tribunale competente, cruciale è l’individuazione del momento di pendenza della lite monitoria. Le soluzioni prospettate in dottrina e Giurisprudenza sono essenzialmente due: da un lato, la controversia viene considerata pendente fin dal momento del deposito del ricorso (orientamento a cui ha aderito il Giudice di Modena); da un altro lato, invece, si ritiene che ai fini della pendenza della lite abbia rilievo solo l’avvenuta notificazione del decreto. Al di là del contrasto giurisprudenziale, ai sensi dell’art. 669 quater, comma 1 c.p.c., in tema di competenza cautelare, “quando vi è una causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”: nel caso di specie, dunque, l’istanza cautelare sarebbe dovuta essere presentata in ogni caso avanti al Tribunale di Mantova. Questa soluzione sembra, peraltro, rispondere allo scopo di evitare possibili abusi, ovvero casi in cui il ricorrente potrebbe invitare la controparte di fronte al giudice che essa sa essere incompetente nel merito, per poter poi ottenere la caducazione del provvedimento cautelare sfavorevole ad opera di una decisione successiva che dichiari l’incompetenza del giudice adito.
In secondo luogo, nonostante nel caso di specie non fosse stata concessa la provvisoria esecutività del provvedimento, emerge comunque la questione di una possibile interferenza tra la richiesta di immediata esecutività del decreto ingiuntivo e l’istanza di sequestro conservativo.
Considerato che in base all’ art. 642 c.p.c., in caso di “pericolo di grave pregiudizio nel ritardo”, il decreto ingiuntivo può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, sembrerebbe che all’interno di un procedimento monitorio non residui spazio alcuno per la tutela cautelare ex art. 671 c.p.c. (ai sensi del quale il giudice può autorizzare il sequestro conservativo su istanza del creditore che abbia “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito”). In base ad una applicazione letterale del dato normativo, infatti, sembrerebbe doversi ritenere che nel momento in cui il creditore scelga di agire a tutela dei propri diritti nelle forme del giudizio monitorio, esso accetti che i profili cautelari involgenti la propria posizione vengano valutati nei termini di cui all’art. 642 c.p.c..
A tal proposito, il Tribunale di Prato, con ordinanza del 04.01.2012, ha affermato che il giudizio cautelare, a prescindere dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo, non può che riguardare solo fatti sopravvenuti rispetto alla proposizione del giudizio monitorio e dunque deve richiedere al giudice una valutazione inerente fatti nuovi, intervenuti successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione. Peraltro, ciò risulta coerente con il principio di immodificabilità della decisione sulla provvisoria esecutività fino all’udienza di trattazione ad istanza del creditore.
In conclusione, il rapporto tra ricorso per ingiunzione e istanza di sequestro conservativo sembra porsi nei seguenti termini: è possibile proporre la domanda cautelare al medesimo giudice competente per quella monitoria, e nel caso quest’ultimo abbia concesso la provvisoria esecutività del decreto, valuterà ai fini del sequestro solamente fattispecie intervenute successivamente alla proposizione del ricorso.
Dott.ssa Valentina Minelli