Distinzione tra stampa online e altri mezzi di comunicazione telematica
Nella società dell’informazione il concetto di “stampa” è stato oggetto di una significativa evoluzione: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 31022/2015, ha ricondotto tale termine a quel prodotto editoriale connotato dai due essenziali requisiti che tradizionalmente denotano un giornale, ossia: la struttura (requisito ontologico) e la finalità della pubblicazione (requisito teleologico).
La struttura è costituita dalla “testata” e dalla periodicità regolare delle pubblicazioni (quotidiano, settimanale, mensile).
La finalità si concretizza, invece, nella raccolta, nella divulgazione, nell’analisi critica e nel commercio di notizie connesse all’attualità (cronaca, politica, economia, costume) e dirette al pubblico, affinchè quest’ultimo ne abbia conoscenza, ne assuma consapevolezza ed elabori liberamente la propria opinione.
Nello specifico, attraverso la sentenza sopra citata è stata sancita l’equiparazione del giornale telematico a quello tradizionale in formato cartaceo, con particolare riferimento all’applicazione della disciplina in materia di sequestro preventivo.
A tal riguardo occorre considerare, infatti, che nel contesto dell’evoluzione digitale l’interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata del termine “stampa” rimane comunque circoscritto e riferibile solamente ai mezzi riconducibili al concetto di cui alla L. 47/1948, ossia quei mezzi connotati dal profilo strutturale e da quello finalistico così come delineati dalle Sezioni Unite nel 2015.
Di conseguenza, tale concetto non può ricomprendere tutti quei nuovi mezzi di manifestazione del pensiero sorti nella recente realtà informatica e telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook, profili Instagram non rispondenti alle esigenze strutturali e finalistiche sopra indicate.
Infatti, occorre tenere ben distinta l’area dell’informazione di tipo professionale, veicolata a mezzo di una testata giornalistica online, dal vasto ed eterogeneo spazio virtuale dedicato alla diffusione di notizie ed informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo, iperpersonalizzato e senza alcun vincolo di veridicità o di cronaca.
Tra questi rientrano, in particolare: il forum e la bacheca telematica, cioè aree di discussione in cui qualsiasi utente è libero di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile agli altri soggetti autorizzati ad accedervi, attivando così un confronto libero di idee su una piazza virtuale; il blog (contrazione di weblog) cioè una sorta di agenda personale aperta in rete contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente ed affrontati in un’ottica del tutto personale; i social network, cioè servizi di rete sociale basati su una piattaforma software; la newsletter, ossia un messaggio diffuso periodicamente a mezzo posta elettronica ed utilizzato frequentemente a scopi pubblicitari; la mailing list, cioè un metodo di comunicazione basato sull’invio di informazioni utili ad una lista di destinatari interessati ed iscritti ad un determinato elenco di utenti.
Alla luce di quanto sopra illustrato, tutte le forme di comunicazione telematica citate sono certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (in conformità all’art. 21, comma 1, Cost.); tuttavia le stesse non godono delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa.
Non rientrando, infatti, nel termine “stampa” in senso stretto, i suddetti mezzi risultano piuttosto assimilabili a generici siti Internet non soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa.
Sulla scorta delle considerazioni sopra riportate, con la recente pronuncia n. 16751/2018 la Corte di Cassazione – V Sezione penale ha rilevato che il soggetto che riveste la qualifica di amministratore o titolare di un blog o di un forum non è responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p. (ai sensi del quale “salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”), in quanto “tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero. In particolare, il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la compartecipazione dell’amministratore all’attività diffamatoria”.
Tale orientamento appare, invero, del tutto coerente con quanto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2015: l’attivazione di un forum non può, in sé, essere paragonato ad un prodotto editoriale online e pertanto non determina la corresponsabilità penale del titolare-amministratore per le frasi, gli scritti o le immagini ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi specificamente enunciati che denotino la coscienza e volontà dell’amministratore stesso nell’attività diffamatoria.

Dott.ssa Valentina Minelli