E’ trascorso poco più di un decennio dall’introduzione nel nostro ordinamento della nozione di “illecito endofamiliare”, in conseguenza della quale è stata affermata la risarcibilità del danno causato ingiustamente da un coniuge nei confronti dell’altro e la natura non patrimoniale dello stesso.

Una questione ancora controversa riguarda la possibilità o meno per il coniuge separato consensualmente, di avanzare una richiesta di risarcimento del danno, derivante dai comportamenti lesivi di diritti costituzionalmente protetti, commessi dall’ex consorte in costanza di matrimonio.

Sul punto, si contrappongono due orientamenti.

Se la Cassazione con la sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011 ha ritenuto che “l’intervenuta separazione consensuale tra i coniugi non preclude l’accoglibilità della domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio”, facendo leva sulla totale autonomia tra il giudizio di separazione e quello di responsabilità per illecito endofamiliare, più recentemente – soprattutto in sede di merito – si sta sviluppando una visione opposta.

Dalla sentenza del Tribunale di Roma del 25 giugno 2015, ad esempio, emerge come “il danno non patrimoniale in tanto può essere invocato in quanto sia stato conseguenza della separazione coniugale posto che l’illecito si consuma all’interno del rapporto matrimoniale, che quand’anche non avente natura meramente contrattuale, è pur sempre il vincolo da quale discendono gli specifici obblighi e diritti reciproci in capo ai contraenti”.

A fronte di un contrasto giurisprudenziale ancora aperto, allo stato sembra si stia consolidando l’orientamento secondo cui a seguito di separazione consensuale debba venire preclusa all’ex coniuge la possibilità di avanzare la richiesta risarcitoria. Ciò si spiegherebbe in ragione del fatto che, a differenza di quanto avviene in sede di separazione giudiziale, il decreto di omologa delle condizioni di separazione coniugale fissate di comune accordo non contiene alcuna pronuncia di addebito, considerata presupposto necessario per la pretesa risarcitoria in ambito endofamiliare, secondo i principi della responsabilità aquiliana.

 

Parere a cura dell’Avvocato Filippo Genovesi