Cassazione civile Sezione III, 23 giugno 2017, n. 15644

L’art. 2051 c.c. prevede espressamente che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Il fondamento di tale responsabilità risiede nella relazione tra la persona (non solo il proprietario ma anche il semplice possessore o il detentore) e la cosa: tale relazione è intesa come potere fisico del soggetto sulla cosa.

Il concetto di “custodia” è stato in più occasioni definito dalla giurisprudenza quale potere effettivo esercitato su una cosa, che si sostanzia nel potere di controllo sulla cosa, nel potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa stessa o che in essa si è determinata, nonchè nel potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa.

Per ottenere il risarcimento del danno causato dalla cosa in custodia, è richiesta la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa stessa e l’evento dannoso: tale prova grava sul danneggiato e può essere assolta anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso causale (dimostrando che la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno).

Alla luce di tali premesse, con la sentenza n. 15644 del 23 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha approfondito un profilo di particolare interesse relativo a tale responsabilità.

Al fine di un più chiaro inquadramento del caso di specie, occorre precisare che il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato contro il Comune di Roma per il risarcimento dei danni riportati a seguito di un sinistro causato da una buca non segnalata nel manto stradale di una via cittadina. La medesima sentenza condannava l’impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento di quel tratto di strada a manlevare il Comune di Roma, mentre veniva rigettata la domanda di manleva proposta dall’appaltatrice verso la propria assicurazione in quanto, secondo i Giudici di primo grado, il sinistro non poteva ritenersi avvenuto a causa o durante l’esecuzione del contratto di appalto e la polizza assicurativa restringeva l’oggetto dell’assicurazione ai soli danni involontariamente cagionati a terzi “durante l’esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere”.

Veniva proposto appello, il quale tuttavia è stato dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.; veniva in seguito proposto ricorso per Cassazione, congiuntamente, contro la sentenza di primo grado e contro l’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’Appello di Roma.

Ora, in primo luogo i Giudici di legittimità hanno affrontato una questione processuale in merito alla ricorribilità o meno delle ordinanze di inammissibilità rese in appello, formulando il principio di diritto secondo cui “il provvedimento con il quale il giudice di appello, pur dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazone ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ.,…, pur avendo la veste formale di ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza di merito,…pertanto, il provvedimento adottato dal giudice di appello è direttamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ.” ed accogliendo così il ricorso in oggetto.

In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha censurato l’impostazione concettuale seguita dalla Corte di Appello, la quale sosteneva la possibilità di distinguere fra una manleva “legale” e una “contrattuale”.

Era infatti del tutto evidente come l’unico titolo per il quale l’impresa appaltatrice sarebbe potuta essere chiamata a manlevare il Comune di Roma fosse certamente di natura contrattuale e trovasse fondamento nel contratto di appalto.

In mancanza di tale titolo contrattuale non si vede a che titolo il Comune di Roma avrebbe potuto rivalersi nei confronti di una società commerciale per danni derivati a terzi da cose in custodia (nella specie, il fondo stradale e il cantiere dei lavori).

Per i Giudici di ultima istanza, l’errore logico-giuridico è “di confondere la natura contrattuale o extracontrattuale del fatto illecito del quale un terzo chieda il risarcimento al Comune, con la natura contrattuale o extracontrattuale dell’obbligo di manleva dell’appaltatore nei confronti dell’appaltante. Il danno subito … in esito al sinistro verificatosi a causa di una buca nel manto stradale di una via cittadina, ha indubbia natura extracontrattuale; del resto, tutta la tematica della responsabilità di cose di custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., afferisce all’area della responsabilità aquiliana”.

L’obbligo di manleva della ditta appaltatrice era, invece, certamente di natura contrattuale.

In definitiva, la Corte di Cassazione, cassando l’ordinanza impugnata e rinviando la decisione alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, ha ritenuto che nel rischio assicurato rientrasse anche quanto l’impresa appaltatrice poteva essere tenuta a pagare al Comune di Roma per tenerlo indenne da responsabilità nei confronti dei terzi per fati illeciti “da qualsiasi causa determinati” nell’ambito dell’esecuzione dei lavori appaltati.

Infatti, la polizza prevedeva testualmente che l’assicuratore dovesse tenere indenne l’appaltatore “di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati”.

 

Avvocato Filippo Genovesi