Che conseguenze comporta per un futuro giudizio l’aver firmato il C.I.D. (modello di constatazione amichevole di incidente stradale) a seguito di un sinistro? Il quesito è stato al centro di numerosi dibattiti ed è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali.

In particolare, la Cassazione ha avuto modo di occuparsi diffusamente del tema con la Sent. n. 739/2011, resa nell’ambito di un giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione per la responsabilità civile automobilistica: in tale ipotesi la Cassazione ha statuito che la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole, resa dal responsabile del danno, non ha valore di piena prova nei confronti dell’assicurazione, ma può essere liberamente apprezzata e valutata dal Giudice, che può anche sovvertirla ai sensi dell’art. 2733 c.c..

Che valore ha, quindi, la constatazione amichevole? Danneggiante e danneggiato restano vincolati a quanto dichiarato nel modulo?

In un’ipotesi nella quale erano stati convenuti in giudizio dal danneggiato non soltanto l’assicurazione ma anche il danneggiante (Cass. civ. Sez. III, 25/06/2013, n. 15881), la Cassazione ha precisato che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale ha una duplice valenza: per i conducenti dei veicoli coinvolti che lo sottoscrivono vale come confessione stragiudiziale, con conseguente esclusione della possibilità di rettificare la dinamica del sinistro in un secondo momento. Tale principio non vale invece nei confronti dell’assicurazione, per la quale il C.I.D. ha un valore probatorio molto più attenuato: la dinamica riportata nel modulo di constatazione amichevole genera infatti soltanto una presunzione semplice, superabile con qualsiasi mezzo di prova, come ad esempio una consulenza disposta dal giudice o dall’assicurazione stessa.

Le compagnie assicurative dei conducenti hanno quindi la possibilità di contestare la dinamica riportata nel C.I.D: sul punto, una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 5641 del 12 marzo 2014) ha stabilito che “la consulenza di un esperto di infortunistica stradale, anche in un tempo piuttosto distante dal giorno del sinistro, può contraddire il modulo della constatazione amichevole e sovvertire le colpe quali originariamente erano emerse dal documento firmato dai guidatori”.

In conclusione, in un giudizio di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la firma apposta sul C.I.D. da parte di uno dei due guidatori ha valore di assunzione di responsabilità – e quindi non è più ritrattabile – soltanto nei confronti dell’altro guidatore; l’assicurazione e soprattutto il Giudice conservano però la possibilità di smentire la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella constatazione amichevole, anche attraverso lo svolgimento di consulenze tecniche.

 

Avv. Filippo Genovesi