Per “danno da vacanza rovinata” si intende il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal turista per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione irripetibile di svago e di riposo. Più nello specifico, l’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) regola i casi in cui la vacanza organizzata dal tour operator non corrisponde nelle sue caratteristiche essenziali a quanto pattuito, stabilendo che in simili ipotesi il turista ha diritto ad un risarcimento proporzionale al danno patito, sempre che siano rispettate le condizioni poste dalla norma.

In quali ipotesi è risarcibile il danno da vacanza rovinata? Con l’art. 47 cod. tur. il legislatore ha stabilito che il turista ha diritto al risarcimento in tutti i casi di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, purché l’inadempimento non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. Ovviamente, infatti, non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento, dovendosi valutare caso per caso l’effettiva gravità dell’inadempimento, che deve essere tale da superare una soglia minima di tollerabilità.

Quali danni possono essere risarciti e come sono quantificabili? Come anticipato, il danno in questione è costituito dal parziale mancato godimento, in senso quantitativo o qualitativo, della vacanza acquistata, e il risarcimento va commisurato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta. Più in particolare, a norma dell’art. 47 cod. tur., possono essere risarciti:

  1. il danno patrimoniale subìto, facilmente quantificabile nel prezzo dell’intero viaggio in caso di mancato godimento dello stesso, oppure in una riduzione del prezzo complessivo in caso di vacanza soltanto parzialmente rovinata a causa di contrattempi o disservizi di vario genere;
  2. il danno esistenziale o morale, conseguente ad una situazione di disagio tale da rendere la vacanza una fonte di stress e sofferenza psichica; tale danno viene liquidato in via equitativa dal Giudice, che deve valutare caso per caso il livello di patimento subito dal viaggiatore, prendendo in considerazione anche specifici aspetti quali ad esempio il motivo del viaggio (es. viaggio di nozze, per sua natura irripetibile).

Poste queste premesse, in quali ipotesi concrete può rinvenirsi un caso di “vacanza rovinata”? La giurisprudenza si è occupata del tema in molteplici occasioni, ad esempio riconoscendo il diritto del turista a vedersi risarcito in caso di:

  • Smarrimento bagaglio: in un’ipotesi in cui un soggetto in viaggio di nozze aveva dovuto affrontare lo smarrimento del proprio bagaglio e le conseguenti spese per l’acquisto di beni di prima necessità, il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell’attore a vedersi risarcito non soltanto il danno patrimoniale ma anche quello morale, in ragione degli “intuitivi ed inevitabili disagi riconducibili al pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse di godere pienamente del viaggio organizzato in un paese distante migliaia di chilometri, (…) pregiudizio tanto più grave trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile” (Tribunale Reggio Emilia, 13/02/2013, n. 279).
  • Albergo di qualità inferiore e assenza di servizi adeguati a quanto contrattualmente pattuito: in un caso in cui un soggetto, acquistato il pacchetto turistico, giunto a destinazione si era trovato a soggiornare in un hotel di qualità infima rispetto a quanto pattuito, il Tribunale ha condannato il tour operator al risarcimento dei danni in favore del turista, in ragione del “disagio apprezzabile e dalla serie di afflizioni del viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative ovvero come stress e minor godimento della vacanza” (Tribunale Napoli, Sez. XII, 18/02/2013, n. 2195).
  • Scarse condizioni igieniche dell’hotel e conseguente malattia del danneggiato (Tribunale Como, Sez. I, 18/07/2014, n. 1304).
  • Mancato acquisto da parte dell’Agenzia dei biglietti aerei necessari al trasferimento da una località all’altra nel contesto di una vacanza itinerante, con conseguente ulteriore esborso da parte dei turisti ( Milano Sez. XI, Sent., 15-04-2014).
  • Rapina subìta nel villaggio turistico, a seguito di aggressione con lesioni personali (Cass. Civ. 6830/2017).
  • Mancato rispetto del pacchetto “all inclusive” o viaggio “tutto compreso”: è stato riconosciuto il diritto al risarcimento in un caso in cui un soggetto si era trovato a sostenere esborsi relativi a servizi teoricamente inclusi nel prezzo di acquisto del pacchetto (Trib. Monza Sez. I, 11/01/2012).
  • Disturbo della quiete per attività rumorosa vicino al resort (Trib. Arezzo, 20/03/2012).

Con riguardo, infine, ai termini entro i quali proporre la propria domanda di risarcimento, bisogna considerare che il diritto si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza per i danni alla persona, e in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza per i danni diversi da quelli alla persona. In ogni caso, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale deve essere inviato un reclamo all’Agenzia Viaggi o al tour operator entro il termine di dieci giorni dal rientro dal viaggio.

 

 

Avv. Filippo Genovesi