All’interno del nostro sistema giuridico, il risarcimento del danno da perdita di chance rappresenta un tema di grande interesse che è stato individuato attraverso la più recente opera di approfondimento dottrinale e giurisprudenziale, e che può assumere le connotazioni sia di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale.
Stante la vastità dell’istituto e i suoi svariati ambiti applicativi, in questa sede si cercherà di analizzare il danno da perdita di chance nella sua particolare veste di danno patrimoniale di natura extracontrattuale, anche alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Se in passato la dottrina e la giurisprudenza più risalenti negavano la risarcibilità del danno da perdita di chance, ritenendolo “un danno meramente potenziale, non dimostrabile e come tale non suscettibile di valutazione” (Trib. Roma 24.11.1978), col tempo si è iniziato a prendere in considerazione la risarcibilità del danno ingiusto causato non solo ai diritti soggettivi in senso stretto, ma anche a quelle situazioni giuridiche non ancora esistenti ma soltanto attese.
Invero, a partire dalla storica sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 500 del 1999, è stato affermato il diritto al risarcimento del danno anche in relazione a quelle “legittime aspettative di natura patrimoniale, purché si tratti di legittime aspettative e non di aspettative semplici in tal senso”.
Recentemente, la Suprema Corte ha riassunto la giurisprudenza di legittimità in materia di danno da perdita di chance, sancendo che per perdita di chance si debba intendere “la concreta ed effettiva perdita di un’occasione favorevole di conseguire un determinato bene o vantaggio, in quanto tale costituente un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 6488/2017).
Il danno da perdita di chance può essere quindi definito come quel pregiudizio derivante non da una mera aspettativa di fatto, ma dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato la cui realizzazione è, fin dall’origine, incerta.
Si noti quindi che la chance deve essere intesa come una quella attuale e concreta possibilità conseguire un determinato vantaggio economico, la cui perdita determina un danno che si configura come un’entità giuridicamente indipendente che, se provata, è certamente risarcibile.
Secondo l’orientamento prevalente, tale pregiudizio costituisce un danno attuale, vale a dire incidente immediatamente sul patrimonio del danneggiato ed identificabile non con la perdita di un risultato utile, ma con quello della possibilità di conseguirlo (ex multis, Cass. civ., sent. n. 21245/2012).
Invero, (contrariamente all’orientamento minoritario che qualifica il danno da perdita di chance come un’ipotesi di danno futuro e potenziale), la chance rappresenta una situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato, ancora prima della produzione dell’evento lesivo e, pertanto, il danno che ne deriva è qualificabile come danno emergente. Ciò che viene lesa è l’aspettativa, la concreta possibilità già in essere, vanificando in maniera effettiva il perseguimento del guadagno sperato.
Affinché possa riconoscersi il risarcimento del danno da perdita di chance, l’onere della prova è a carico del danneggiato, il quale deve riuscire a dimostrare in primo luogo la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la perdita dell’opportunità favorevole (chance), attraverso l’applicazione dell’assunto del “più probabile che non”.
Invero, affinché possa configurarsi la risarcibilità del pregiudizio, occorre fornire prova della ragionevole probabilità di verificazione della chance, dovendo essere statisticamente rilevante la possibilità di conseguire il risultato utile sperato ed impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (ex multis Cass. civ., sent. n. 4170/2015; Trib. Pordenone 16.01.2018).
Più precisamente, il danneggiato deve dimostrare di aver avuto una chance e di non averla potuta cogliere, nel senso di aver avuto un’elevata probabilità di verificazione della stessa: il soggetto leso al momento della realizzazione della lesione doveva avere una probabilità superiore al 50% di raggiungere il risultato sperato. In altre parole, occorre dimostrare secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e precluso dalla condotta illecita.
La prova del danno da perdita di chance può essere fornita anche in via presuntiva, facendo riferimento alle presunzioni ex art. 2729 c.c., le quali non possono operare automaticamente ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate; invero, secondo la giurisprudenza, le presunzioni devono necessariamente essere supportate dal parte del danneggiato da elementi probatori atti a dimostrare l’esistenza di un’effettiva possibilità, misurata attraverso criteri statistico-probabilistici, di un futuro conseguimento di un utile economicamente valutato o valutabile.
Quindi, riassumendo: 1) il danno da perdita di chance consiste in quel pregiudizio derivante dal venir meno della possibilità di ottenere un determinato vantaggio economico, fin dall’origine incerto; 2) l’onere della prova è a carico del danneggiato, il quale, per ottenere il risarcimento di tale danno, deve riuscire a dimostrare:
-il nesso causalità tra il fatto illecito e la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole;
-l’elevata probabilità di conseguire effettivamente l’arricchimento, in particolare tramite calcoli statistico-probabilistici (oltre il 50%) o attraverso presunzioni, pur supportate da circostanze di fatto certe e puntualmente allegate.
Definito a livello teorico che cosa debba intendersi per danno da perdita di chance e quali siano i presupposti che devono sussistere per ottenerne la risarcibilità in giudizio, passiamo ora al piano fattuale.
A mero titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui un soggetto, giusto il giorno di un prestigioso colloquio di lavoro, sia rimasto sfortunatamente vittima di un incidente stradale per cause a lui non imputabili e non abbia così potuto cogliere un’opportunità di lavoro di fondamentale importanza.
In tal caso, in riferimento al danno da perdita di chance nella sua veste patrimoniale di natura extracontrattuale, sarà possibile ottenerne il risarcimento dimostrando che, in assenza del predetto sinistro, il soggetto avrebbe avuto la possibilità di fare un colloquio che, con alta probabilità, gli sicuramente permesso di conseguire un’assunzione, quindi un vantaggio personale economicamente valutabile.
Il tutto appurato tramite calcoli statistico-probabilistici o avallato da elementi di valenza obiettiva che consentano una previsione del ragionevole avveramento dell’assunzione, ad esempio tenendo in considerazione la notevole preparazione della vittima del sinistro e/o il suo corposo curriculum vitae, rispecchiante esattamente le competenze richieste dal luogo di lavoro.
Dott.ssa Benedetta Ballista