Ai sensi dell’art. 337 ter c.c., anche in un contesto di crisi del matrimonio (separazione o divorzio), i genitori sono tenuti a continuare ad assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse riguardanti i figli minorenni relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Rientra certamente nell’ambito delle suddette decisioni la scelta sull’istituto scolastico presso cui iscrivere i figli; in particolare, se la scelta dovrà ricadere sulla scuola pubblica o su quella privata.
Raggiungere un’intesa sul punto, in un contesto di crisi coniugale, si rivela spesso complicato tanto che, talvolta, i genitori, non riuscendo a raggiungere nessuna soluzione condivisa, si trovano costretti a rivolgersi al Tribunale, che deciderà per essi.
A questo punto, gli scenari che si possono verosimilmente aprire al Giudice sono molteplici: dalla non condivisione delle scelte educative e formative, al peggioramento delle condizioni economiche per cui diventa difficile continuare a fare fronte alle decisioni precedentemente assunte, sino alla strumentalizzazione dei figli da parte di genitori, i quali rischiano spesso di anteporre il proprio conflitto rispetto al superiore interesse dei minori.
A tal riguardo, il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile ha ripetutamente espresso il principio per cui “in materia di conflitti genitoriali, là dove non esista, o non persista, un’intesa tra i genitori a favore di qualsivoglia istituto scolastico privato, la decisione dell’Ufficio giudiziario – in sé sostitutiva di quella della coppia genitoriale – non può che essere a favore dell’istruzione pubblica, secondo i canoni dell’ordinamento riconosciuti come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio”; ciò anche se, in costanza di matrimonio, i figli hanno frequentato istituti scolatici privati.
Nella specificazione di tale “scelta neutra”, i Giudici milanesi hanno tuttavia aggiunto che “la regola di principio sopra enunciata possa subire eccezioni nelle ipotesi in cui, per le peculiarità del caso concreto, emergano evidenti controindicazioni all’interesse del minore e, quindi, la soluzione della scuola pubblica possa non essere quella più rispondente all’interesse del minore”: ad esempio, in caso di difficoltà di apprendimento, o di particolari fragilità di inserimento in un contesto di coetanei, potrebbe ritenersi maggiormente tutelante per i minori l’iscrizione presso una scuola privata (si vedano, in tal senso: Trib. Milano, Sez. IX civ., decreto del 2 febbraio 2017; ordinanza del 14 luglio 2016; sentenza n. 3521 del 18 marzo 2016; decreto del 4 febbraio 2015).
Avv. Filippo Genovesi