Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, oltre a definire ed introdurre una disciplina organica dei beni culturali e paesaggistici, ha introdotto anche un rilevante apparto sanzionatorio amministrativo e penale.

In particolare il titolo II della parte quarta, dedicata appunto alle sanzioni, individua alcune fattispecie di rilevanza penale.

La prima delle fattispecie ivi prevista è la contravvenzione di opere illecite prevista dall’art. 169, la quale punisce alla lett. a) con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 le condotte di rimozione, demolizione, restaurazione o di esecuzione di altre opere sui beni culturali in assenza di autorizzazione da parte della sopraintendenza.

La lettera b) di tale norma, punisce, inoltre, le condotte di distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed ornamenti di edifici anche in assenza di dichiarazione di interesse culturale ex art. 13, effettuate sempre senza la necessaria autorizzazione.

Anche nel caso in cui sia necessario eseguire con urgenza lavori provvisori “indispensabili per evitare danni notevoli” a beni culturali, è necessario dare immediata comunicazione alla sopraintendenza ed inviare “nel più breve tempo” i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione, in carenza si risponderà sulla base del disposto della lett. c) dell’art. 169.

L’ultimo comma della norma in esame stabilisce che soggiace alle stesse pene chi non osserva l’ordine di sospensione dei lavori impartito dal sopraintendente.

E’ evidente che al fine di verificare la sussistenza della fattispecie in esame, occorrerà anche accertare la qualifica di bene culturale dell’oggetto materiale della condotta.

L’art. 10 del Codice dei beni culturali, stabilisce al comma 1 che “sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”.

Ai commi successivi della medesima disposizione vengono elencati tassativamente i beni che rientrano nella nazione di bene culturale tra cui ritentano ad esempio:

  • le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi dello Stato e degli enti pubblici,
  • gli archivi e i singoli documenti dello Stato, di enti pubblici o di privati, purché in quest’ultimo caso rivestano un interesse storico di particolare importanza;
  • le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, degli enti pubblici (con alcune eccezioni) e dei privati qualora possiedano un eccezionale interesse culturale;
  • le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante.

Per l’elenco completo dei beni culturali definiti dall’art. 10 ed il testo integrale del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio aggiornato :
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig=

 

Parere a cura dell’Avvocato Filippo Genovesi