In un contesto di crisi del matrimonio (separazione o divorzio) esiste una tutela per il diritto di credito del coniuge in favore del quale è prevista la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge?

In altri termini, nel caso in cui il marito obbligato a versare un assegno mensile alla moglie (a titolo di mantenimento del coniuge o di concorso nel mantenimento dei figli) si renda inadempiente rispetto a tale obbligo, esistono specifici mezzi giuridici di cui la moglie stessa può avvalersi?

A tal riguardo, occorre premettere che l’art. 156, comma 6, c.c. (in materia di separazione personale dei coniugi) e l’art. 8, ultimo comma, L. 898/1970 (in materia di divorzio) prevedono uno speciale potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato.

Tale strumento presenta caratteri peculiari e ne viene esclusa unanimemente la natura cautelare, tipica invece del tradizionale sequestro conservativo disciplinato dagli artt. 671 seg. c.p.c.: le differenze tra i due istituti sono infatti sostanziali.

In particolare, i requisiti richiesti dal sequestro c.d. divorzile sono: 1) un credito già dichiarato (anche provvisoriamente); 2) il semplice inadempimento del coniuge obbligato, prescindendo dalla sussistenza o meno del periculum in mora, che è invece necessario per la concessione del sequestro conservativo.

D’altro canto, a differenza del sequestro conservativo, che può essere concesso anche ante causam (ex art. 669 novies c.p.c.), ossia prima della causa di merito, il sequestro c.d. divorzile può essere concesso solamente o all’esito del giudizio di separazione o di divorzio (cioè con una sentenza definitiva), o nel corso dei relativi giudizi.

Oltre a quanto sopra illustrato, si tenga altresì presente che il sequestro conservativo, quale mezzo di conservazione della garanzia finalizzato al pignoramento, può colpire anche l’intero patrimonio del debitore, mentre il sequestro c.d. divorzile può riguardare soltanto parte dei beni del coniuge obbligato, senza poter condurre al pignoramento.

L’istituto in questione, infatti, “non ha funzione cautelare ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi o del divorzio” (v. Cass. civ., sent. n. 10273/2004), svolgendo piuttosto una funzione di coazione anche psicologica (v. Corte cost., sent. 258/1996) finalizzata alla tutela creditoria del coniuge a cui spetta l’assegno di mantenimento (per sé o per i figli).

La competenza a decidere sull’istanza di sequestro ex art. 156, comma 6 c.c. e art. 8, ultimo comma, L. 898/1970 è riservata al Giudice Istruttore, nel caso in cui la stessa sia presentata in corso di causa, ovvero al Collegio qualora il procedimento sia già definito: il provvedimento, sostanzialmente, appartiene al giudice competente a decidere la controversia relativa ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (o ex coniugi).

 

Avv. Filippo Genovesi