Con l’articolo 193 del Codice della Strada il legislatore ha stabilito l’obbligo per qualunque veicolo a motore di essere assicurato contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale con una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, denominata in gergo anche RCA (acronimo di Responsabilità Civile Autoveicoli).
Il comma 2 tuttavia, prevede che “chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 849 a € 3.396”.
E’ opportuno quindi fare alcune precisazioni.
Con il termine periodo di tolleranza si intende quel lasso di tempo in cui l’automobilista può circolare con il suo veicolo continuando a beneficiare della copertura assicurativa, pur essendo scaduta la polizza e non avendo ancora l’assicurato provveduto al pagamento del premio assicurativo previsto per il rinnovo.
Il c.d. periodo di tolleranza di 15 giorni successivi alla scadenza dell’RCA come enunciato dallo stesso art. 1901 comma 2, c.c. è valido solo se vengono rispettate alcune condizioni, quali:
– se si tratta di contratti con durata annuale o semestrale; nel caso di polizze di durata inferiore non esiste nessun periodo di tolleranza di 15 giorni;
– se riguarda il mancato pagamento dei premi successivi alle scadenze fissate e non nel caso di mancato pagamento del premio o della prima rata del premio;
– vale solo in Italia.
L’art. 1901 comma 2, c.c. prevede la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni; né la legge subordina questa ulteriore efficacia del contratto al fatto che il premio sia pagato entro il termine medesimo, onde, in caso di protrazione dell’inadempienza dell’assicurato e di successiva risoluzione del contratto a norma del comma 3 dell’art. 1901 c.c., l’effetto retroattivo della risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza (Cass. Civ. Sez. III, n. 26104/2016).
Pertanto l’assicurato nel caso provochi un sinistro stradale dopo la data di scadenza della polizza assicurativa ma prima che siano trascorsi i 15 giorni del cosiddetto periodo di tolleranza, per il risarcimento dei danni può comunque contare sulla copertura assicurativa da parte della propria compagnia di assicurazione.
In una recente pronuncia della Corte di Cassazione è stato ribadito l’orientamento giurisprudenziale delineato nel comma secondo dell’art. 1901 c.c.: secondo questa disposizione esiste un duplice obbligo per entrambe le parti del contratto assicurativo:
– in capo all’assicurato vi è il dovere di provvedere al pagamento delle rate di premio successive alla prima entro il termine di scadenza;
– in capo all’assicuratore vige l’obbligo di attendere il decorso del termine di 15 giorni prima di poter considerare l’assicurato in stato di mora e di potersi sentire esonerato dal pagamento nel caso di sinistro stradale che si sia verificato successivamente al quindicesimo giorno e quindi nel periodo di mora. (Cass. Civ. Sez. VI, n. 17207/2017).
Peraltro la nuova legge sulle assicurazioni prevede – in caso di cambio di compagnia assicurativa – che la precedente compagnia di assicurazione debba comunque mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso.
È comunque onere dell’assicurato occuparsi del pagamento del premio relativo alla Responsabilità Civile Autoveicoli in quanto nel 2012 è stato abolito il tacito rinnovo del contratto di assicurazione; tutte le compagnie assicurative sono tenute a garantire l’assicurato contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale per i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, a prescindere dal fatto che l’automobilista lo rinnovi o meno con la medesima compagnia.
Questo vale anche quando l’assicurato provochi un sinistro stradale nel cosiddetto periodo di tolleranza e decide di cambiare compagnia assicurativa (nel caso concreto se l’assicurato rimane coinvolto in un incidente stradale nel periodo di tolleranza previsto dalla legge e allo stesso tempo, decide di stipulare un nuovo contratto assicurativo con una nuova compagnia, il sinistro sarà coperto comunque dall’assicurazione precedente).
Preme peraltro porre l’attenzione sul termine “circolazione”: non si intende solo il materiale spostamento dell’autovettura e la sua messa in movimento, ma anche ogni altra situazione connessa alla funzione del mezzo stesso; questo significa che un’autovettura senza assicurazione oltre a non poter essere utilizzata per transitare da un luogo ad un altro, non può essere né lasciata in sosta né parcheggiata in una strada pubblica.
In ogni caso la tolleranza che opera sul piano assicurativo, non necessariamente coinvolge le sanzioni amministrative.
La sanzione amministrativa di cui al comma secondo dell’art. 193 Codice della Strada è ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo è comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, comma 2, Codice Civile che a sua volta prevede che “se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa nelle ventiquattro ore del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza”.
La multa è ridotta di un quarto in due casi:
1. Quando il proprietario attivi l’assicurazione entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di tolleranza (ossia 30 giorni dalla scadenza dell’assicurazione);
2. Quando il proprietario provvede, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, alla demolizione e alla formalità di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
È necessario infine sottolineare due questioni di fondamentale importanza: innanzitutto deve essere lo stesso utente a ricordarsi e a provvedere tempestivamente al pagamento del premio assicurativo, in quanto non vige nessun obbligo in capo all’assicurazione di avvisare quest’ultimo; l’avviso che solitamente viene mandato dalla compagnia è un mero atto di cortesia.
L’utente ha comunque a disposizione 15 giorni di tempo dalla scadenza della polizza assicurativa per provvedere al pagamento del premio, beneficiando comunque in questi 15 giorni della copertura assicurativa

Dott.ssa Maria Chiara Messori