Cosa significa overbooking? Letteralmente “sovra-prenotazione”.

Si tratta di una vera e propria modalità di vendita, che provoca ad alcuni viaggiatori un danno economicamente valutabile, non consentendo loro di ottenere, dal vettore, la prestazione promessa, con le modalità e le tempistiche di esecuzione pattuite.

È prassi, infatti, che le compagnie aeree cerchino di trarre il massimo profitto possibile da ogni singolo volo causando così l’eccedenza di prenotazioni rispetto alla disponibilità dei posti.

Il passeggero che si veda negare arbitrariamente l’imbarco da parte della compagnia aerea, è vittima dell’inosservanza del Regolamento CE n. 261/2004 (Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato), ossia nello specifico dell’art. 4 ai sensi del quale il vettore aereo operativo deve:

  • in primo luogo fare appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e il vettore aereo operativo;
  • solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente per consentire l’imbarco dei restanti passeggeri titolari di prenotazioni, il vettore aereo operativo può negare l’imbarco a passeggeri NON consenzienti;
  • infine, ai sensi dell’art. 4, comma 3 Reg. CE 261/2004, “in caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell’art. 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9.

Quindi, il passeggero NON consenziente, a cui il vettore aereo operativo neghi l’imbarco, avrà diritto ai molteplici sevizi e all’assistenza offerta dalla compagnia aerea.

Ossia avrà diritto alla scelta tra:

  • RIMBORSO del biglietto aereo entro sette giorni dal mancato imbarco, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché ad un biglietto per un volo di ritorno verso l’aeroporto di provenienza, non appena possibile;
  • IMBARCO per la destinazione originaria ma su un volo alternativo appena disponibile, oppure su altro volo in una data più conveniente per il passeggero.

Quest’ultimo ha anche diritto ad un risarcimento nel caso venisse posizionato in un posto di classe inferiore.

I passeggeri, inoltre, avranno diritto ad una COMPENSAZIONE PECUNIARIA consistente in un risarcimento di una somma che varia al variare della distanza chilometrica della tratta di riferimento e che potrà essere pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, o, previo accordo firmato dal passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, pari a:

  • € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km;
  • € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie (all’interno dell’Unione Europea) superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1500 e i 3500 km;
  • € 600 per tutte le altre tratte aeree.

Il risarcimento è sempre dovuto in caso di imbarco negato, mentre non è previsto qualora il volo sia stato cancellato per cause non adducibili alla compagnia o quest’ultima abbia comunque avvisato i passeggeri con un congruo anticipo: viene, invece, dimezzato quando la compagnia riesce a trovare un volo alternativo.

Infine, i passeggeri non consenzienti godono dell’ASSISTENZA, offerta dalla compagnia aerea, consistente in:

  • pasti e bevande in base alla durata dell’attesa;
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti per il mancato imbarco;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • chiamate telefoniche o messaggi.

Tale diritto di assistenza comporta il dovere per il vettore aereo di prestare maggiore attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e ai loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.

In caso di overbooking, la compagnia aerea deve erogare i suesposti servizi automaticamente, senza nemmeno una formale richiesta di risarcimento da parte del passeggero.

Ad ogni modo, occorre chiarire che il suddetto Regolamento “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”: il risarcimento concesso ai sensi del regolamento CE 261/2004, infatti, può essere detratto da detto risarcimento. Chiaramente, per una maggior tutela del passeggero non consenziente, tale ultimo passo deve essere sviluppato nel minor tempo possibile.

Avv. Filippo Genovesi