L’acquisto su siti di commercio elettronico, prassi sempre più diffusa nella società contemporanea, rientra tra le modalità di acquisto a distanza, ovvero effettuate senza la contestuale presenza, nel medesimo luogo fisico, di compratore e venditore.

Proprio in considerazione di tale particolarità, il legislatore ha inteso improntare una specifica disciplina a tutela del compratore che sceglie un oggetto e lo acquista senza poterlo preventivamente visionare: il decreto legislativo del 21 febbraio 2014, n. 21, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha quindi apportato rilevanti modifiche al Codice del Consumo, estendendo e rafforzando garanzie e obblighi informativi nell’ottica di una maggiore tutela dell’acquirente digitale.

Tale regolamentazione vale per entrambe le modalità di acquisto online più diffuse nella prassi commerciale, ovverosia:

  • l’acquisto sui siti di e-commerce, solitamente di proprietà del venditore, del produttore o del distributore del bene (ad es. l’acquisto di un personal computer sul sito del distributore autorizzato per l’Italia);
  • l’acquisto tramite piattaforme tecnologiche di proprietà di terzi (cd. marketplace), sulle quali i venditori – previa apertura di apposito account – hanno la possibilità di offrire in vendita oggetti di loro proprietà (si pensi ai casi di Amazon ed Ebay).

In questo genere di compravendita, cosa succede se il bene acquistato si presenta difettoso, viziato, o comunque privo delle caratteristiche promesse? Quali azioni può esperire l’acquirente per tutelarsi?

1) Il mezzo più semplice a disposizione del consumatore per fronteggiare tali problematiche è costituito dal cd. diritto di ripensamento regolato dall’art. 52 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005): tale strumento, utilizzabile per tutte le ipotesi di acquisto a distanza o fuori dai locali commerciali, consente al consumatore di esercitare il recesso dal contratto di acquisto senza andare incontro ad alcuna penale. Più in particolare, il recesso – che può essere immotivato e non deve discendere necessariamente da un difetto del bene – deve essere comunicato al venditore per iscritto, tramite raccomandata a/r o PEC, entro 14 giorni lavorativi dal ricevimento del bene (nel caso in cui l’acquisto riguardi un lotto di beni, il termine decorre dalla ricezione dell’ultimo oggetto).

Entro i successivi 14 giorni il consumatore, a fronte dell’avvenuta restituzione della merce, ha diritto al rimborso dell’intero prezzo pagato, incluse le spese di consegna; tuttavia, si tenga presente che il venditore non è tenuto a rimborsare i cd. costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal venditore.

Il venditore è tenuto ad informare l’acquirente di eventuali costi che quest’ultimo dovrà sostenere per la restituzione della merce (es. costi di spedizione): in caso di omissione, le spese saranno interamente a carico del venditore.

L’acquirente non è in ogni caso responsabile delle eventuali diminuzioni del valore del bene, salvo quelle derivanti da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento.

Si noti, peraltro, che il venditore ha l’onere di informare l’acquirente di tale facoltà di recesso: in mancanza (o insufficienza) di adeguata informativa, il termine per esercitare il diritto di recesso si allunga a dodici mesi decorrenti dalla scadenza dei 14 giorni.

2) Un’ulteriore possibilità concessa all’acquirente digitale, al pari di ogni altro consumatore, è quella di richiedere la riparazione o la sostituzione del bene, ai sensi dell’art. 130 del codice del consumo.

Più in particolare, qualora il bene presenti dei difetti di conformità, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta, di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

La valutazione circa l’eccessiva onerosità va compiuta sulla base del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità, dell’entità del difetto e dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Il rimedio in questione può essere esercitato soltanto per quei difetti che si manifestino entro due anni dalla consegna del bene: l’acquirente ha un termine di due mesi dalla scoperta del difetto per denunciarlo al venditore e chiedere l’eventuale riparazione o sostituzione.

Il venditore ha l’onere di eseguire la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine dalla richiesta, tale da non arrecare eccessivi inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il bene è stato acquistato (ad es. il termine sarà più o meno lungo a seconda che il difetto sia riscontrato su un televisore o su un’automobile utilizzata per lavoro).

3) Un ultimo rimedio concesso al consumatore consiste nella possibilità di richiedere, a scelta, la riduzione del prezzo di vendita o la risoluzione del contratto (art. 130 Codice del Consumo). Ciò può avvenire però soltanto quando:

  • la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose, in considerazione anche dell’entità del difetto (la risoluzione non è comunque possibile per i difetti lievi);
  • il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene nonostante la richiesta del consumatore;
  • la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

Nel determinare l’importo della riduzione si tiene conto dell’uso del bene, secondo una valutazione equitativa delle parti o del Giudice, nel caso di controversia giudiziale.

In ogni caso, qualunque sia il rimedio richiesto dall’acquirente, il venditore ha sempre la possibilità di proporre una soluzione alternativa: tuttavia, qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salva l’accettazione di uno alternativo.

 

Avv. Filippo Genovesi