Cosa succede se dopo aver effettuato la ristrutturazione o la modifica architettonica ad un immobile questo diventa inservibile a causa dei lavori effettuati dall’appaltatore e quali tutele si possono azionare.

Questo è l’oggetto della sentenza n. 7756 del 27 Marzo con la quale la Cassazione a Sezioni Unite ha fissato i termini della responsabilità dell’appaltatore per la rovina dell’edifico in dette ipotesi.

In particolare è stato affrontato il problema della responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., anche nel caso in cui non venga costruita una nuova costruzione ma vengano poste in essere opere di modifica o ristrutturazione.

Su tale punto la giurisprudenza si era in precedenza divisa su due posizioni.

Una prima riteneva che non potessero essere oggetto della garanzia dell’art. 1669 c.c. le mere opere di riparazione o modificazione apportate ad un edificio o ad altre preesistenti cose immobili. Secondo questa impostazione, infatti, “la costruzione di un edificio o di altra cosa immobile, destinata per sua natura a lunga durata, costituisce presupposto e limite di applicazione della responsabilità prevista in capo all’appaltatore” (Cass. 24143/2007).

Una giurisprudenza più recente riteneva invece aveva affermato che l’appaltatore che realizzi opere che incidono sugli elementi essenziali dell’immobile o su elementi che ancorché secondari risultino rilevanti per la funzionalità globale, su di un edificio preesistente, risponde ai sensi dell’art. 1669 c.c (tra le altre Cass. 22553/2015).

A tale ultimo orientamento hanno inteso aderire la Sezioni Unite con la sentenza che si commenta.

La funzione della norma, infatti, è quella di garantire il committente dalla compromissione del godimento dell’immobile, compromissione che può derivare anche da interventi di ristrutturazione o modificazione di un edifico preesistente.

Tra le opere che possono essere oggetto della garanzia dell’art. 1669 c.c. si ritiene possano rientrare gravi difetti riguardanti, a titolo esemplificativo, opere di pavimentazione ed impiantistica, problematiche attinenti l’impermeabilizzazione o l’inadeguatezza recettiva della fossa biologica.

 

 

Parere a cura dell’Avvocato Filippo Genovesi