Il Legislatore ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento l’art. 2929 bis c.c., che disciplina un particolare tipo di azione revocatoria, c.d. semplificata: la finalità del nuovo strumento rimane la stessa dell’azione revocatoria ordinaria, ossia la conservazione della garanzia patrimoniale del creditore.

La novità più rilevante consiste nella possibilità per quest’ultimo, a fronte di iniziative del debitore volte ad apporre vincoli di indisponibilità sul proprio patrimonio o ad effettuare alienazioni a titolo gratuito, di procedere con l’azione esecutiva senza dover attendere l’emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto in suo danno.

In altri termini, il creditore può agire in revocatoria senza la necessità di introdurre un giudizio ordinario di cognizione mediante un atto di citazione, bensì direttamente con un pignoramento.

Rispetto all’azione revocatoria ordinaria, occorre il presupposto oggettivo del pregiudizio concreto derivante dall’atto dispositivo, nonchè il presupposto soggettivo della semplice consapevolezza in capo al debitore circa il danno arrecato alle ragioni creditorie.

Inoltre, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria c.d. semplificata è necessario che l’atto pregiudizievole posto in essere dal debitore abbia per oggetto beni immobili o beni mobili registrati e sia stato compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito.

L’unico vincolo previsto a carico del creditore è rappresentato dall’onere di trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto di disposizione è stato trascritto; la stessa disciplina si applica anche al creditore anteriore che intervenga nell’esecuzione promossa da altri entro un anno dalla trascrizione dell’atto dispositivo.

Ne consegue che, laddove ne ricorrano i presupposti, con l’introduzione della forma c.d. semplificata dell’azione revocatoria, il tradizionale strumento ex art. 2901 c.c., può riacquistare operatività solamente dopo il primo anno dalla trascrizione dell’atto dispositivo.

 

Parere a cura dell’Avvocato Filippo Genovesi